Noi di Bonifaccio siamo qui per parlarti di etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi. Non sai bene di cosa si tratta? Fai ancora confusione? Continua a leggere.
Partiamo dicendo che al termine del loro utilizzo gli imballaggi dei prodotti alimentari o non, devono essere correttamente gestiti: le indicazioni per la corretta gestione del rifiuto sono indicate nelle informazioni riportate sull’etichetta.
Lo strumento più immediato per raggiungere il consumatore finale è l’etichettatura ambientale.
Dopo tanti rinvii, dal 1° gennaio 2023 sono entrati pienamente a regime i nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, previsti dal cosiddetto “Decreto Rifiuti” (d.lgs n.116 del 2020) il quale prevedeva per il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale, l’obbligo di fornire le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Cosa prevede il Decreto Rifiuti
Il d.lgs 116, visto più nello specifico, prevede che tutti gli imballaggi siano: “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Per poter identificare e classificare l’imballaggio i produttori devono riportare la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici), eventualmente integrato da quanto riportato nelle norme UNI, in particolare UNI EN ISO 1043-1:2002, CEN/CR 14311:2002, UNI EN ISO 11469.
Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:
- Tipologia di imballaggio (es. bottiglia, vaschetta, flacone, etichetta, involucro, etc.);
- Identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE integrabile con norme UNI EN ISO 1043-1:2002 oppure CEN/CR 14311:2002);
- Famiglia del materiale;
- Acciaio, alluminio, plastica, carta, legno plastica, vetro, etc.;
- Indicazioni per la raccolta (differenziata o indifferenziata), accompagnata da “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.
Oltre a queste informazioni minime è possibile associare altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità.
In questo caso devono essere seguiti i riferimenti stabiliti da apposite norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), europei (CEN) o nazionali (UNI per l’Italia, DIN per la Germania, AFNOR per la Francia, ecc.).
L’introduzione dell’obbligo di etichettatura però, ha generato diversi dubbi sulla corretta applicazione della norma. Anche per questo, insieme alle principali associazioni datoriali, è stato svolto un lavoro di approfondimento e chiarimento delle principali criticità insieme a CONAI e al Ministero della Transizione Ecologica.
Le linee guida sull’etichettatura
Anche attraverso questo lavoro, lo scorso 22 novembre, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il decreto n.360/2022, che “adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili”.
Come ricordato da CONAI, questo documento ricalca i contenuti delle Linee Guida emanate dal Consorzio per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi, già adottate dalle imprese nel corso dei precedenti mesi.
Come previsto infine dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe 2022 (Legge 15/2022) per gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, già immessi in commercio o sprovvisti di etichettatura al 1° gennaio 2023, è prevista la possibilità di commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte.
Immagine di <a href=”https://it.freepik.com/vettori-gratuito/etichette-e-timbri-sfumati-compostabili_26256163.htm#query=etichetta%20ambientale&position=30&from_view=keyword&track=ais”>Freepik</a>